Per stato giuridico si intende quel complesso di norme che regolano il rapporto di servizio, ossia le norme relative all’assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.
Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è regolato dalla contrattazione collettiva, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali, congedi, mansioni, aspetti economico- retributivi, disciplinari, ecc.).
In sede di contrattazione collettiva, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.
Fonti normative dei diritti e dei doveri
- Costituzione nella parte in cui contiene disposizioni sulla libertà d’insegnamento (art. 33) e sulla pubblica amministrazione
- Codice Civile; l’art. 2, 2 comma, del D. Lgs. n. 165/2001, dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dal Capo I, Titolo II del Libro V del Codice Civile;
- leggi sul lavoro subordinato nelle imprese; il citato art. 2 del D. Lgs n. 165/2001 estende al lavoro pubblico privatizzato anche la disciplina delle leggi sul lavoro subordinato, in specie lo Statuto dei lavoratori – . L. n. 300/1970;
- D. Lgs. n. 297/1994;
- Contratti collettivi di lavoro.
Profilo giuridico
Il profilo professionale della funzione docente è materia lavoristica ed è definito dall’art. 27 del Ccnl-scuola 2006/2009
Il profilo è costituito da competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione.
Le competenze sono tra loro correlate ed interagenti; implicano un intrinseco sviluppo mediante:
◦ maturazione dell’esperienza didattica,
◦ l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.